martedì 19 febbraio 2013

I fondamenti legali della nostra manovra

L'attuale iter concorsuale trova il suo diretto riferimento normativo nel DM 172/2006, licenziato dall'allora ministro Letizia Moratti.
Tale D.M. rappresenta il regolamento attuativo dell'articolo 36 del Decreto Legislativo 368/99 che riportiamo qui di seguito:

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica sono determinati le modalita' per l'ammissione alle scuole di specializzazione, i contenuti e le modalita' delle prove, nonche' i criteri per la valutazione dei titoli e per la composizione delle commissioni giudicatrici nel rispetto dei seguenti principi:
a) le prove di ammissione si svolgono a livello locale, in una medesima data per ogni singola tipologia, con contenuti definiti a livello nazionale, secondo un calendario predisposto con congruo anticipo e adeguatamente pubblicizzato;
b) i punteggi delle prove sono attribuiti secondo parametri oggettivi;
c) appositi punteggi sono assegnati, secondo parametri oggettivi, al voto di laurea e al curriculum degli studi;
d) le commissioni sono costituite a livello locale secondo criteri predeterminati.

Ci sembra opportuno richiamare alcuni principi per meglio inquadrare la questione partendo dalla differente tipologia dei due decreti.
Un decreto ministeriale (d.m.), nell'ordinamento giuridico italiano, è un atto amministrativo (cd. di alta amministrazione) emesso da un ministro nell'ambito delle materie di competenza del suo dicastero; non ha forza di legge e, nel sistema delle fonti del diritto, può rivestire il carattere di fonte normativa secondaria, laddove ponga un regolamento. È caratterizzato da una certa discrezionalità da parte del ministro che lo emette, ma è sempre prescritto dalla legge (in tal caso il decreto legislativo 368/99), che dopo aver delineato i principi fondamentali di una data materia (ad esempio, la classificazione delle strade), ne affida l'esatta definizione tecnica ed attuazione al ministro competente, che la effettua con proprio decreto.
Per decreto legislativo o decreto delegato (spesso abbreviato in DLgs) si intende, in particolare nel diritto costituzionale italiano, un atto normativo avente forza di legge adottato dal potere esecutivo (Governo) per delega espressa e formale del potere legislativo (Parlamento).

Ciò applicato alla nostra iniziativa che cosa significa??
Le modalità concorsuali possono essere adottate attraverso un D.Ministeriale, che non necessita di alcun passaggio parlamentare, a condizione che vengano rispettati i principi fissati dal decreto legislativo 368/99 all'articolo 36. Dalla lettura di quest'ultimo quindi ne deriva che eventuali interventi modificativi dell’iter concorsuale, da introdurre con semplice Decreto Ministeriale, debbano essere comunque rispettosi del carattere “locale del concorso” ma nulla è disposto in relazione al ruolo e ai precisi compiti della “commissione" né in merito alla tipologia della graduatoria. Allo stesso tempo è imposta la valutazione tanto del voto di laurea tanto del curriculum senza venir però specificato il peso dello stesso né le voci che lo compongono. In parole semplici attraverso un D.Ministeriale si possono modificare la tipologia delle prove e il tipo di voci curriculari da prendere in esame. Quanto alla tipologia della graduatoria nulla vieta che questa possa essere nazionale ma il concorso deve comunque svolgersi localmente dinanzi ad una commissione locale similmente a quanto avviene per l'ammissione in Medicina.

Ora si potrebbe ben procedere alla elaborazione di un modello concorsuale che azzeri totalmente il peso del curriculum o preveda una graduatoria nazionale pura, ma non per specialità, ma ciò solo attraverso un decreto legislativo del governo preceduto da una nuova legge delega del parlamento...Tempo medio stimato?? 3-5 anni, un'enormità soprattutto per la gran parte di noi che aspira (legittimamente) ad un concorso giusto in tempi perentori!!

Ma cosa c'è di anomalo nel famoso regolamento 172/2006?
A nostro avviso esso risulta essere in difformità con quanto previsto dai punti alla lettera B e C del comma 1 dell’articolo 36 del D.L. 368/1999 laddove vengono espressamente previsti “parametri oggettivi” nell’attribuzione dei punteggi delle prove e del curriculum studiorum.
Nello specifico il suddetto D.M. non definisce alcun parametro oggettivo di riferimento a cui attenersi ai fini della valutazione della seconda prova per l’attribuzione del relativo punteggio ai singoli candidati. Quest’ultimo, come già evidenziato, talvolta è “predeterminato” in relazione a necessità meno nobili di “adeguamento” della graduatoria da parte della stessa commissione.
L'’individuazione e definizione di parametri oggettivi risulta essere insoddisfacente anche in merito a:
1) valutazione della tesi di laurea (dalla quale derivano fino ad un massimo di 7 punti) laddove il D.M. fa riferimento ad un generico e liberamente interpretabile criterio di “attinenza/qualità in relazione alla tipologia della scuola”;
2) valutazione delle ADE (dalla quale derivano fino ad un massimo di 3 punti) per cui non è stabilito alcun criterio oggettivo utile all’attribuzione del punteggio se non il limite massimo di “fino a punti 1” per ciascuna attività;
3) valutazione delle pubblicazione (dalla quale derivano fino ad un massimo di 3 punti) per cui non è stabilito alcun criterio oggettivo utile all’attribuzione del punteggio se non il limite massimo di “fino a 0,5 punti” per ciascuna pubblicazione.
Queste sono, secondo la nostra opinione ma anche secondo gli avvocati approcciati al caso, delle gravi mancanze, e la nostra iniziativa nasce originariamente per correggere tali storture.

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