D.M.
6.3.2006
(pubblicato
in G.U. 12 maggio 2006, n. 109)
Regolamento
concernente le modalità per l’ammissione dei medici alle
scuole di specializzazione in medicina, ai sensi dell’articolo
36, comma 1 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368
IL
MINISTRO DELL'ISTRUZIONE
DELL'UNIVERSITÀ
E DELLA RICERCA
|
D.M.
…………..
Regolamento
concernente le modalità per l’ammissione dei medici alle
scuole di specializzazione in medicina, ai sensi dell’articolo
36, comma 1 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368
IL
MINISTRO DELL'ISTRUZIONE
DELL'UNIVERSITÀ
E DELLA RICERCA
|
Considerata
la necessità di rideterminare in modo organico le modalità per
l'ammissione alle scuole di specializzazione, i contenuti e le
modalità delle prove, nonché i criteri per la valutazione dei
titoli e per la composizione delle commissioni giudicatrici;
sostituendo integralmente il regolamento di cui sopra;
Visto
il parere del Consiglio universitario nazionale in data 25 luglio
2005;
Visto
il parere del Consiglio nazionale degli studenti universitari in
data 28 luglio 2005;
Udito
il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva degli atti normativi nell'adunanza del 24 ottobre
2005;
Vista
la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri a
norma dell'articolo 17,
comma 3, della citata legge
n. 400 del 1988, così come attestata dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari giuridici e
legislativi con nota del 30 gennaio 2006, n. DAGL14.3.4/2006/1;
ADOTTA
il
seguente regolamento:
|
Considerata
la necessità di rideterminare in modo organico le modalità per
l'ammissione alle scuole di specializzazione, i contenuti e le
modalità delle prove, nonché i criteri per la valutazione dei
titoli e per la composizione delle commissioni giudicatrici;
sostituendo integralmente il regolamento di cui sopra;
Visto
il parere del Consiglio universitario nazionale in data ………………;
Visto
il parere del Consiglio nazionale degli studenti universitari in
data ……..;
Udito
il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva degli atti normativi nell'adunanza del ……….;
Vista
la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri a
norma dell'articolo 17,
comma 3, della citata legge
n. 400 del 1988, così come attestata dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari giuridici e
legislativi con nota del …………………………..;
ADOTTA
il
seguente regolamento
|
Articolo
1
Ambito
di applicabilità e definizioni
|
Articolo
1
Ambito
di applicabilità e definizioni
|
Il
presente regolamento disciplina le modalità di accesso dei
medici alle scuole di specializzazione in medicina e chirurgia
di cui al decreto
legislativo 17 agosto 1999, n. 368. Restano ferme le
disposizioni che consentono l'accesso ai laureati non medici ad
alcune delle predette scuole.
|
Il
presente regolamento disciplina le modalità di accesso dei
medici alle scuole di specializzazione in medicina e chirurgia
di cui al decreto
legislativo 17 agosto 1999, n. 368. Restano ferme le
disposizioni che consentono l'accesso ai laureati non medici ad
alcune delle predette scuole.
|
Ai
sensi del presente regolamento si intendono:
a)
per università, gli atenei e gli istituti di istruzione
universitaria, statali e non statali che rilasciano titoli di
studio con valore legale;
c)
per Ministro, il Ministro dell’istruzione, dell’università e
della ricerca;
d)
per MIUR, il Ministero dell’istruzione, dell’università e
della ricerca;
e)
per CUN, il Consiglio universitario nazionale;
f)
per CNSU, il Consiglio nazionale degli studenti universitari.
|
Ai
sensi del presente regolamento si intendono:
a)
per università, gli atenei e gli istituti di istruzione
universitaria, statali e non statali che rilasciano titoli di
studio con valore legale;
c)
per Ministro, il Ministro dell’istruzione, dell’università e
della ricerca;
d)
per MIUR, il Ministero dell’istruzione, dell’università e
della ricerca;
e)
per CUN, il Consiglio universitario nazionale;
f)
per CNSU, il Consiglio nazionale degli studenti universitari.
|
Articolo
2
Ammissione
alla scuola
|
Articolo
2
Ammissione
alla scuola
|
Alle
scuole si accede con concorso annuale per titoli ed esami,
indetto con decreto del rettore dell'università, per il numero
di posti determinati con decreto del Ministro, di cui
all'articolo 35,
comma 2, del decreto
legislativo 17 agosto 1999, n. 368. Al concorso possono
partecipare i laureati in medicina e chirurgia in data anteriore
al termine di scadenza fissato dal bando per la presentazione
delle domande di partecipazione al concorso, con obbligo di
superare l'esame di Stato entro il termine fissato per l'inizio
delle attività didattiche delle scuole. Nel bando sono altresì
indicate la sede e la data della prova di esame, i posti
disponibili presso ciascuna scuola e le necessarie disposizioni
organizzative.
|
Alle
scuole si accede con concorso annuale per titoli ed esami,
indetto con decreto del rettore dell'università, per il numero
di posti determinati con decreto del Ministro, di cui
all'articolo 35,
comma 2, del decreto
legislativo 17 agosto 1999, n. 368. Al concorso possono
partecipare i laureati in medicina e chirurgia in data
anteriore al termine di scadenza fissato dal bando per la
presentazione delle domande di partecipazione al concorso, con
obbligo di superare l'esame di Stato entro il termine fissato
per l'inizio delle attività didattiche delle scuole. Nel bando
sono altresì indicate la sede e la data della prova di esame,
i posti disponibili presso ciascuna scuola e le necessarie
disposizioni organizzative.
|
Le
prove di ammissione si svolgono a livello locale presso le
singole università, nella medesima data per ogni singola
tipologia. Il calendario delle prove, per ogni singola
tipologia, è predisposto dal MIUR entro il 31 luglio di ciascun
anno, in modo da poter adeguatamente pubblicizzare, con congruo
anticipo, la data, nonché il numero dei posti di
specializzazione assegnati a ciascun ateneo, e in modo che le
università possano pubblicare il relativo bando almeno 60
giorni prima della prova.
|
Le
prove di ammissione si svolgono a livello locale presso le
singole università, nella medesima data per ogni singola
tipologia. Il calendario delle prove, per ogni singola
tipologia, è predisposto dal MIUR in modo da poter
adeguatamente pubblicizzare, con congruo anticipo, la data,
nonché il numero dei posti di specializzazione assegnati a
ciascun ateneo, e in modo che le università possano pubblicare
il relativo bando almeno 60 giorni prima della prova. All’esito
delle prove di ammissione viene formulata una graduatoria unica
per tipologia di scuola a livello macroregionale o nazionale
secondo quanto definito annualmente con Decreto del Ministro
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.
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La
domanda per partecipare alla prova di selezione, corredata della
documentazione prevista dal bando, è presentata all'università
con apposizione di numero di protocollo e data, ovvero tramite
raccomandata con ricevuta di ritorno, non meno di 10 giorni
prima della prova stessa.
|
La
domanda per partecipare alla prova di selezione, corredata
della documentazione prevista dal bando, è presentata
all'università non meno di 10 giorni prima della prova
stessa.
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Articolo
3
Commissione
giudicatrice;
|
Articolo
3
Commissione
locale;
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Presso
ogni università è costituita, con decreto rettorale, una
commissione giudicatrice del concorso di ammissione, composta
dal direttore della scuola e da quattro professori di ruolo e/o
ricercatori afferenti alla scuola; con lo stesso decreto è
nominato un apposito comitato di vigilanza se il numero dei
candidati è superiore a 50 e sempreché le prove di esame si
svolgano in più locali tra loro distanti che non consentono la
presenza di commissari. Il comitato è composto da cinque
componenti scelti tra professori e ricercatori della scuola o
fra personale amministrativo dell'ateneo con qualifica
dirigenziale o appartenente all'area C. Il comitato ha compiti
di controllo circa la regolarità dell'espletamento delle prove
e segnala eventuali irregolarità alla commissione che assume le
relative decisioni. Nel caso di più scuole della stessa
tipologia l'esame è unico; se il numero delle scuole è
inferiore a quattro la commissione è integrata con un unico
componente rappresentante delle scuole; se il numero delle
scuole è superiore a quattro la commissione è integrata da un
rappresentante per ciascuna scuola.
|
Presso
ogni università è costituita, con decreto rettorale, una
commissione locale del concorso di ammissione, composta dal
direttore della scuola, che la presiede, e da quattro professori
di ruolo e/o ricercatori, di cui almeno tre designati dal
Ministero; con lo stesso decreto è nominato un apposito
comitato di vigilanza se il numero dei candidati è superiore a
50 e sempreché le prove di esame si svolgano in più locali tra
loro distanti che non consentono la presenza di commissari.
|
È
nominato presidente della commissione giudicatrice il direttore
della scuola. Nel caso di più scuole della stessa tipologia è
nominato presidente della commissione giudicatrice uno dei
direttori a rotazione.
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|
Articolo
4
Prove
d’esame
|
Articolo
4
Prova
d’esame
|
Le
prove di esame consistono in una prova scritta e in una
successiva prova pratica. La prova scritta consiste nella
soluzione di sessanta quesiti a risposta multipla di cui 40 su
argomenti caratterizzanti il corso di laurea di medicina e
chirurgia e 20 su argomenti caratterizzanti la tipologia della
scuola.
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La
prova di esame, identica a livello nazionale con riferimento a
ciascuna tipologia di scuola, consiste in una prova scritta
che prevede la soluzione di ottantacinque quesiti a risposta
multipla. La prova è divisa in due parti, che possono essere
somministrate separatamente. La prima parte, comune a tutte le
tipologie di scuola, comprende 70 quesiti su argomenti
caratterizzanti il corso di laurea di medicina e chirurgia e ha
durata di 70 minuti. La seconda parte, differenziata per
tipologia di scuola, comprende 15 quesiti, inclusa la
valutazione di dati clinici, diagnostici e analitici, e ha
durata di 30 minuti.
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Per
la predisposizione dei quesiti è nominata una apposita
commissione di esperti individuati dal Ministero, sentito il CUN
e il CNSU, tra i professori di ruolo e/o i ricercatori di ruolo
delle università. La commissione predispone un archivio
nazionale con almeno cinquemila quesiti sugli argomenti di cui
al comma 1, suddivisi in due distinti gruppi, rispettivamente di
carattere generale e speciale, e provvede ad aggiornarli
annualmente, sempre che motivi di necessità non inducano a
revisioni anticipate. Il MIUR cura la tenuta dell'archivio dei
quesiti e ne assicura la pubblicità entro sessanta giorni dalla
pubblicazione del bando. Entro la medesima data è reso pubblico
ogni anno l'archivio aggiornato
|
La
predisposizione e la validazione dei quesiti, sono affidate ad
esperti individuati dal Ministero. I quesiti sono raccolti in
un archivio nazionale sugli argomenti di cui al comma 1,
suddivisi in due distinti gruppi, rispettivamente di carattere
generale e speciale.
|
Per
quanto riguarda la prova con quesiti a risposta multipla, le
commissioni giudicatrici estraggono a sorte dall'archivio
nazionale, per ciascuna scuola, il giorno prima della data della
prova, tre serie di quesiti di cui al comma 1 per ciascuna
tipologia e li chiudono in tre buste suggellate e firmate
esteriormente sui lembi di chiusura dai componenti la
commissione. Le buste sono consegnate, nelle date stabilite dal
bando, al responsabile del procedimento concorsuale. I quesiti
sono segreti e ne è vietata la divulgazione. Il giorno e
l'orario della prova d'esame, identico per ciascuna tipologia di
scuola, uno dei candidati sceglie tra le tre buste quella che
viene utilizzata come prova d'esame. La durata della prova è di
90 minuti.
|
Nell’ambito
dell’archivio nazionale di cui al comma 1 è estratto
annualmente il contenuto della prova per ciascuna scuola.
|
La
valutazione della prova scritta di quesiti a risposta multipla
consistenti in n. 5 risposte, determina l'attribuzione di un
punteggio di +1 per ogni risposta esatta, di 0 per ogni risposta
non data e di -0,25 per ogni risposta errata.
|
La
valutazione della prova scritta di quesiti a risposta multipla
consistenti in n. 5 risposte, determina l'attribuzione di un
punteggio di +1 per ogni risposta esatta, di 0 per ogni risposta
non data e di -0,5 per ogni risposta errata.
|
La
prova pratica consiste nella valutazione da parte del candidato
di un referto o di un dato clinico, diagnostico, analitico, da
effettuarsi mediante relazione scritta sintetica. La stessa è
sostenuta dai candidati che hanno superato la prova con quesiti
a risposta multipla, riportando non meno di 48 punti. Il
risultato è portato a conoscenza dei candidati entro i dieci
giorni successivi all'espletamento delle prove scritte. Le
singole commissioni di concorso predeterminano un numero di
prove pratiche in numero maggiore di 1 agli ammessi alla prova
stessa. Ciascun candidato sorteggia la propria busta (sigillata,
numerata e firmata sui lembi dalla commissione), prima
dell'inizio della prova, in modo che ciascuna busta sia abbinata
ad un singolo concorrente. La prova pratica si intende superata
se il candidato relaziona in modo corretto e analitico il caso.
Il superamento della prova comporta l'assegnazione fino ad un
massimo di n. 15 punti, secondo la qualità e la completezza
della relazione. La durata della prova pratica è di 60 minuti
|
|
Non
è ammessa, durante ambedue le prove del concorso, la
consultazione di qualsiasi testo, pena l'esclusione dal
concorso.
|
|
Articolo
5
Valutazione
titoli
|
Articolo
5
Valutazione
titoli
|
La commissione ha a disposizione 100 punti, dei quali 60 per la
valutazione della prova scritta, 15 per la prova pratica, 7 per
il voto di laurea e 18 per il curriculum degli studi
universitari. La valutazione del curriculum e del voto di laurea
avviene in conformità ai seguenti criteri:
a)
voto di laurea - max 7 punti:
|
|
|
per
voto di laurea inferiore a 100
|
|
punti
0
|
|
|
per
ciascun punto da 100 a 109
|
|
punti
0,45
|
per
i pieni voti assoluti
|
|
punti
6
|
per
la lode
|
|
punti
7
|
|
b)
curriculum - max 18 punti:
|
b.1)
esami - max 5 punti.
|
|
|
|
|
Gli
esami utili per la valutazione, in numero di 7, sono scelti dal
Consiglio della scuola tra i corsi integrati in statuto e
indicati nel bando, con punteggio così attribuibile:
per
ogni esame superato con voti da 27 a 29/30
|
|
Punti
0,25
|
per
ogni esame superato con la votazione di 30/30
|
|
Punti
0,50
|
per
ogni esame superato con lode
|
|
Punti
0,75
|
b.2)
qualità e attinenza della tesi alla tipologia di
specializzazione - max 7 punti:
|
nessuna/scarsa
attinenza (in base alla qualità)
|
|
Fino
a punti 3
|
attinenza
medio/alta (in base alla qualità)
|
|
fino
a punti 7
|
b.3)
attività elettive, o equipollenti certificate secondo le
modalità previste dai singoli atenei/strutture didattiche,
attinenti la tipologia di specializzazione svolte all'interno
del percorso formativo del corso di laurea - max 3 punti:
|
per
ogni attività elettiva
|
|
fino
a punti 1
|
b.4)
pubblicazioni a stampa, o lavori in extenso che risultano
accettati da riviste scientifiche attinenti la
specializzazione - max 3 punti:
|
ogni
pubblicazione o lavoro in extenso
|
|
fino
a punti 0,50
|
|
Ai titoli sono attribuiti fino a un massimo di 15 punti, di cui
10 punti per il voto di laurea e 5 punti per il curriculum degli
studi universitari. La valutazione del curriculum e del voto di
laurea avviene in conformità ai seguenti criteri:
|
a)
voto di laurea - max 10 punti:
|
i
Punti sono attribuiti valutando la posizione del voto di
laurea rispetto alla distribuzione dei voti relativi al corso
e all’ateneo di provenienza secondo la seguente scala
valutativa:
Voto
di Laurea > 95° percentile =10 punti
90°
percentile <Voto di Laurea ≤ 95° percentile =8 punti
80°
percentile <Voto di Laurea ≤ 90° percentile =6 punti
70°
percentile <Voto di Laurea ≤ 80° percentile =4 punti
b)
curriculum - max 5 punti:
per
la laurea conseguita entro il sesto anno dall’iscrizione: 5
punti
per
la laurea conseguita entro il settimo anno dall’iscrizione:
4 punti
per
la laurea conseguita entro l’ottavo anno dall’iscrizione:
2 punti
|
|
Non
possono essere presi in considerazione lavori dattiloscritti o
in corso di stampa non ancora accettati da riviste scientifiche.
Il giudizio relativo ai punti b2 e b3 deve essere motivato. Le
frazioni di punto non previste nel presente regolamento non sono
ammesse
|
|
Sono
ammessi alla scuola di specializzazione coloro che, in relazione
al numero dei posti disponibili, si siano collocati in posizione
utile nella graduatoria compilata sulla base del punteggio
complessivo riportato. La scuola garantisce la comunicazione dei
risultati entro i 15 giorni successivi alle prove stesse. In
caso di parità di punteggio è ammesso il candidato con la
media di voti riportati, nei corsi integrati, più elevata (fino
alla seconda cifra decimale), in caso di ulteriore parità viene
preso in esame il voto di laurea.
|
Sono
ammessi alla scuola di specializzazione coloro che, in relazione
al numero dei posti disponibili, si siano collocati in posizione
utile nella graduatoria macroregionale o nazionale compilata
sulla base del punteggio complessivo riportato, secondo quanto
definito annualmente con Decreto del Ministro. In caso di parità
di punteggio è ammesso il candidato che ha conseguito la laurea
nel minor numero di anni, in caso di ulteriore parità viene
considerata la minore età anagrafica.
|
Con
il decreto ministeriale di assegnazione delle borse di studio è
altresì indicata la data di inizio delle attività didattiche
delle scuole di specializzazione.
|
Con
il decreto ministeriale di assegnazione delle borse di studio è
altresì indicata la data di inizio delle attività didattiche
delle scuole di specializzazione.
|
Articolo
6
Disposizioni
transitorie e finali
|
Articolo
6
Disposizioni
transitorie e finali
|
Limitatamente
all'anno accademico 2005/2006, in deroga a quanto previsto
dall'articolo 2, comma 1, possono partecipare al concorso i
laureati in medicina e chirurgia che abbiano conseguito
l'abilitazione all'esercizio professionale in data anteriore a
quella indicata dal MIUR per l'effettivo inizio dei corsi.
|
|
Il
presente decreto sostituisce il decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca 25 febbraio
2003, n. 99
|
Il
presente decreto sostituisce il decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca 6 marzo 2006,
n. 172
|
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