giovedì 14 febbraio 2013

La bozza di riforma ideata da Livon



Il regolamento è emanato in attuazione dell’art. 36 del D. Lgs. n. 368/1999 , ai sensi del quale:
1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sono determinati le modalità per l'ammissione alle scuole di specializzazione, i contenuti e le modalità delle prove, nonché i criteri per la valutazione dei titoli e per la composizione delle commissioni giudicatrici nel rispetto dei seguenti princìpi:
a) le prove di ammissione si svolgono a livello locale, in una medesima data per ogni singola tipologia, con contenuti definiti a livello nazionale, secondo un calendario predisposto con congruo anticipo e adeguatamente pubblicizzato;
b) i punteggi delle prove sono attribuiti secondo parametri oggettivi;
c) appositi punteggi sono assegnati, secondo parametri oggettivi, al voto di laurea e al curriculum degli studi;
d) le commissioni sono costituite a livello locale secondo criteri predeterminati.


TESTO ATTUALE
NUOVO TESTO
D.M. 6.3.2006
(pubblicato in G.U. 12 maggio 2006, n. 109)
Regolamento concernente le modalità per l’ammissione dei medici alle scuole di specializzazione in medicina, ai sensi dell’articolo 36, comma 1 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368


IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

D.M. …………..
Regolamento concernente le modalità per l’ammissione dei medici alle scuole di specializzazione in medicina, ai sensi dell’articolo 36, comma 1 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368


IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 e in particolare l'articolo 17, commi 3 e 4;
Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 e in particolare l'articolo 36, comma 1;
Visto il decreto ministeriale 25 febbraio 2003, n. 99 recante: «Regolamento concernente le modalità per l'ammissione dei medici alle scuole di specializzazione in medicina»;
Considerata la necessità di rideterminare in modo organico le modalità per l'ammissione alle scuole di specializzazione, i contenuti e le modalità delle prove, nonché i criteri per la valutazione dei titoli e per la composizione delle commissioni giudicatrici; sostituendo integralmente il regolamento di cui sopra;
Visto il parere del Consiglio universitario nazionale in data 25 luglio 2005;
Visto il parere del Consiglio nazionale degli studenti universitari in data 28 luglio 2005;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva degli atti normativi nell'adunanza del 24 ottobre 2005;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, così come attestata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi con nota del 30 gennaio 2006, n. DAGL14.3.4/2006/1;
ADOTTA
il seguente regolamento:
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 e in particolare l'articolo 17, commi 3 e 4;
Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 e in particolare l'articolo 36, comma 1;
Visto il decreto ministeriale 6 marzo 2006, n. 172 recante: «Regolamento concernente le modalità per l'ammissione dei medici alle scuole di specializzazione in medicina»;
Considerata la necessità di rideterminare in modo organico le modalità per l'ammissione alle scuole di specializzazione, i contenuti e le modalità delle prove, nonché i criteri per la valutazione dei titoli e per la composizione delle commissioni giudicatrici; sostituendo integralmente il regolamento di cui sopra;
Visto il parere del Consiglio universitario nazionale in data ………………;
Visto il parere del Consiglio nazionale degli studenti universitari in data ……..;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva degli atti normativi nell'adunanza del ……….;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, così come attestata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi con nota del …………………………..;
ADOTTA
il seguente regolamento
Articolo 1
Ambito di applicabilità e definizioni
Articolo 1
Ambito di applicabilità e definizioni
  1. Il presente regolamento disciplina le modalità di accesso dei medici alle scuole di specializzazione in medicina e chirurgia di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368. Restano ferme le disposizioni che consentono l'accesso ai laureati non medici ad alcune delle predette scuole.
  1. Il presente regolamento disciplina le modalità di accesso dei medici alle scuole di specializzazione in medicina e chirurgia di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368. Restano ferme le disposizioni che consentono l'accesso ai laureati non medici ad alcune delle predette scuole.
  1. Ai sensi del presente regolamento si intendono:
a) per università, gli atenei e gli istituti di istruzione universitaria, statali e non statali che rilasciano titoli di studio con valore legale;
b) per scuola o scuole, la scuola o le scuole di specializzazione per le professioni dell’area medica, di cui agli articoli 34-46 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368;
c) per Ministro, il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca;
d) per MIUR, il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;
e) per CUN, il Consiglio universitario nazionale;
f) per CNSU, il Consiglio nazionale degli studenti universitari.
  1. Ai sensi del presente regolamento si intendono:
a) per università, gli atenei e gli istituti di istruzione universitaria, statali e non statali che rilasciano titoli di studio con valore legale;
b) per scuola o scuole, la scuola o le scuole di specializzazione per le professioni dell’area medica, di cui agli articoli 34-46 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368;
c) per Ministro, il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca;
d) per MIUR, il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;
e) per CUN, il Consiglio universitario nazionale;
f) per CNSU, il Consiglio nazionale degli studenti universitari.
Articolo 2
Ammissione alla scuola
Articolo 2
Ammissione alla scuola
  1. Alle scuole si accede con concorso annuale per titoli ed esami, indetto con decreto del rettore dell'università, per il numero di posti determinati con decreto del Ministro, di cui all'articolo 35, comma 2, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368. Al concorso possono partecipare i laureati in medicina e chirurgia in data anteriore al termine di scadenza fissato dal bando per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, con obbligo di superare l'esame di Stato entro il termine fissato per l'inizio delle attività didattiche delle scuole. Nel bando sono altresì indicate la sede e la data della prova di esame, i posti disponibili presso ciascuna scuola e le necessarie disposizioni organizzative.
    1. Alle scuole si accede con concorso annuale per titoli ed esami, indetto con decreto del rettore dell'università, per il numero di posti determinati con decreto del Ministro, di cui all'articolo 35, comma 2, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368. Al concorso possono partecipare i laureati in medicina e chirurgia in data anteriore al termine di scadenza fissato dal bando per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, con obbligo di superare l'esame di Stato entro il termine fissato per l'inizio delle attività didattiche delle scuole. Nel bando sono altresì indicate la sede e la data della prova di esame, i posti disponibili presso ciascuna scuola e le necessarie disposizioni organizzative.
  1. Le prove di ammissione si svolgono a livello locale presso le singole università, nella medesima data per ogni singola tipologia. Il calendario delle prove, per ogni singola tipologia, è predisposto dal MIUR entro il 31 luglio di ciascun anno, in modo da poter adeguatamente pubblicizzare, con congruo anticipo, la data, nonché il numero dei posti di specializzazione assegnati a ciascun ateneo, e in modo che le università possano pubblicare il relativo bando almeno 60 giorni prima della prova.
    1. Le prove di ammissione si svolgono a livello locale presso le singole università, nella medesima data per ogni singola tipologia. Il calendario delle prove, per ogni singola tipologia, è predisposto dal MIUR in modo da poter adeguatamente pubblicizzare, con congruo anticipo, la data, nonché il numero dei posti di specializzazione assegnati a ciascun ateneo, e in modo che le università possano pubblicare il relativo bando almeno 60 giorni prima della prova. All’esito delle prove di ammissione viene formulata una graduatoria unica per tipologia di scuola a livello macroregionale o nazionale secondo quanto definito annualmente con Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.
  1. La domanda per partecipare alla prova di selezione, corredata della documentazione prevista dal bando, è presentata all'università con apposizione di numero di protocollo e data, ovvero tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, non meno di 10 giorni prima della prova stessa.
    1. La domanda per partecipare alla prova di selezione, corredata della documentazione prevista dal bando, è presentata all'università non meno di 10 giorni prima della prova stessa.
Articolo 3
Commissione giudicatrice;
Articolo 3
Commissione locale;
  1. Presso ogni università è costituita, con decreto rettorale, una commissione giudicatrice del concorso di ammissione, composta dal direttore della scuola e da quattro professori di ruolo e/o ricercatori afferenti alla scuola; con lo stesso decreto è nominato un apposito comitato di vigilanza se il numero dei candidati è superiore a 50 e sempreché le prove di esame si svolgano in più locali tra loro distanti che non consentono la presenza di commissari. Il comitato è composto da cinque componenti scelti tra professori e ricercatori della scuola o fra personale amministrativo dell'ateneo con qualifica dirigenziale o appartenente all'area C. Il comitato ha compiti di controllo circa la regolarità dell'espletamento delle prove e segnala eventuali irregolarità alla commissione che assume le relative decisioni. Nel caso di più scuole della stessa tipologia l'esame è unico; se il numero delle scuole è inferiore a quattro la commissione è integrata con un unico componente rappresentante delle scuole; se il numero delle scuole è superiore a quattro la commissione è integrata da un rappresentante per ciascuna scuola.
  1. Presso ogni università è costituita, con decreto rettorale, una commissione locale del concorso di ammissione, composta dal direttore della scuola, che la presiede, e da quattro professori di ruolo e/o ricercatori, di cui almeno tre designati dal Ministero; con lo stesso decreto è nominato un apposito comitato di vigilanza se il numero dei candidati è superiore a 50 e sempreché le prove di esame si svolgano in più locali tra loro distanti che non consentono la presenza di commissari.
  1. È nominato presidente della commissione giudicatrice il direttore della scuola. Nel caso di più scuole della stessa tipologia è nominato presidente della commissione giudicatrice uno dei direttori a rotazione.

Articolo 4
Prove d’esame
Articolo 4
Prova d’esame
  1. Le prove di esame consistono in una prova scritta e in una successiva prova pratica. La prova scritta consiste nella soluzione di sessanta quesiti a risposta multipla di cui 40 su argomenti caratterizzanti il corso di laurea di medicina e chirurgia e 20 su argomenti caratterizzanti la tipologia della scuola.
  1. La prova di esame, identica a livello nazionale con riferimento a ciascuna tipologia di scuola, consiste in una prova scritta che prevede la soluzione di ottantacinque quesiti a risposta multipla. La prova è divisa in due parti, che possono essere somministrate separatamente. La prima parte, comune a tutte le tipologie di scuola, comprende 70 quesiti su argomenti caratterizzanti il corso di laurea di medicina e chirurgia e ha durata di 70 minuti. La seconda parte, differenziata per tipologia di scuola, comprende 15 quesiti, inclusa la valutazione di dati clinici, diagnostici e analitici, e ha durata di 30 minuti.
  1. Per la predisposizione dei quesiti è nominata una apposita commissione di esperti individuati dal Ministero, sentito il CUN e il CNSU, tra i professori di ruolo e/o i ricercatori di ruolo delle università. La commissione predispone un archivio nazionale con almeno cinquemila quesiti sugli argomenti di cui al comma 1, suddivisi in due distinti gruppi, rispettivamente di carattere generale e speciale, e provvede ad aggiornarli annualmente, sempre che motivi di necessità non inducano a revisioni anticipate. Il MIUR cura la tenuta dell'archivio dei quesiti e ne assicura la pubblicità entro sessanta giorni dalla pubblicazione del bando. Entro la medesima data è reso pubblico ogni anno l'archivio aggiornato
  1. La predisposizione e la validazione dei quesiti, sono affidate ad esperti individuati dal Ministero. I quesiti sono raccolti in un archivio nazionale sugli argomenti di cui al comma 1, suddivisi in due distinti gruppi, rispettivamente di carattere generale e speciale.

  1. Per quanto riguarda la prova con quesiti a risposta multipla, le commissioni giudicatrici estraggono a sorte dall'archivio nazionale, per ciascuna scuola, il giorno prima della data della prova, tre serie di quesiti di cui al comma 1 per ciascuna tipologia e li chiudono in tre buste suggellate e firmate esteriormente sui lembi di chiusura dai componenti la commissione. Le buste sono consegnate, nelle date stabilite dal bando, al responsabile del procedimento concorsuale. I quesiti sono segreti e ne è vietata la divulgazione. Il giorno e l'orario della prova d'esame, identico per ciascuna tipologia di scuola, uno dei candidati sceglie tra le tre buste quella che viene utilizzata come prova d'esame. La durata della prova è di 90 minuti.
  1. Nell’ambito dell’archivio nazionale di cui al comma 1 è estratto annualmente il contenuto della prova per ciascuna scuola.
  1. La valutazione della prova scritta di quesiti a risposta multipla consistenti in n. 5 risposte, determina l'attribuzione di un punteggio di +1 per ogni risposta esatta, di 0 per ogni risposta non data e di -0,25 per ogni risposta errata.
  1. La valutazione della prova scritta di quesiti a risposta multipla consistenti in n. 5 risposte, determina l'attribuzione di un punteggio di +1 per ogni risposta esatta, di 0 per ogni risposta non data e di -0,5 per ogni risposta errata.
  1. La prova pratica consiste nella valutazione da parte del candidato di un referto o di un dato clinico, diagnostico, analitico, da effettuarsi mediante relazione scritta sintetica. La stessa è sostenuta dai candidati che hanno superato la prova con quesiti a risposta multipla, riportando non meno di 48 punti. Il risultato è portato a conoscenza dei candidati entro i dieci giorni successivi all'espletamento delle prove scritte. Le singole commissioni di concorso predeterminano un numero di prove pratiche in numero maggiore di 1 agli ammessi alla prova stessa. Ciascun candidato sorteggia la propria busta (sigillata, numerata e firmata sui lembi dalla commissione), prima dell'inizio della prova, in modo che ciascuna busta sia abbinata ad un singolo concorrente. La prova pratica si intende superata se il candidato relaziona in modo corretto e analitico il caso. Il superamento della prova comporta l'assegnazione fino ad un massimo di n. 15 punti, secondo la qualità e la completezza della relazione. La durata della prova pratica è di 60 minuti

  1. Non è ammessa, durante ambedue le prove del concorso, la consultazione di qualsiasi testo, pena l'esclusione dal concorso.

Articolo 5
Valutazione titoli
Articolo 5
Valutazione titoli
  1. La commissione ha a disposizione 100 punti, dei quali 60 per la valutazione della prova scritta, 15 per la prova pratica, 7 per il voto di laurea e 18 per il curriculum degli studi universitari. La valutazione del curriculum e del voto di laurea avviene in conformità ai seguenti criteri:
a) voto di laurea - max 7 punti:

per voto di laurea inferiore a 100
punti 0
per ciascun punto da 100 a 109
punti 0,45
per i pieni voti assoluti
punti 6
per la lode
punti 7

b) curriculum - max 18 punti:
b.1) esami - max 5 punti.




Gli esami utili per la valutazione, in numero di 7, sono scelti dal Consiglio della scuola tra i corsi integrati in statuto e indicati nel bando, con punteggio così attribuibile:
per ogni esame superato con voti da 27 a 29/30
Punti 0,25
per ogni esame superato con la votazione di 30/30
Punti 0,50
per ogni esame superato con lode
Punti 0,75

b.2) qualità e attinenza della tesi alla tipologia di specializzazione - max 7 punti:
nessuna/scarsa attinenza (in base alla qualità)
Fino a punti 3
attinenza medio/alta (in base alla qualità)
fino a punti 7

b.3) attività elettive, o equipollenti certificate secondo le modalità previste dai singoli atenei/strutture didattiche, attinenti la tipologia di specializzazione svolte all'interno del percorso formativo del corso di laurea - max 3 punti:

per ogni attività elettiva
fino a punti 1

b.4) pubblicazioni a stampa, o lavori in extenso che risultano accettati da riviste scientifiche attinenti la specializzazione - max 3 punti:
ogni pubblicazione o lavoro            in extenso
fino a punti 0,50


  1. Ai titoli sono attribuiti fino a un massimo di 15 punti, di cui 10 punti per il voto di laurea e 5 punti per il curriculum degli studi universitari. La valutazione del curriculum e del voto di laurea avviene in conformità ai seguenti criteri:


a) voto di laurea - max 10 punti:

i Punti sono attribuiti valutando la posizione del voto di laurea rispetto alla distribuzione dei voti relativi al corso e all’ateneo di provenienza secondo la seguente scala valutativa:

Voto di Laurea > 95° percentile =10 punti
90° percentile <Voto di Laurea ≤ 95° percentile =8 punti
80° percentile <Voto di Laurea ≤ 90° percentile =6 punti
70° percentile <Voto di Laurea ≤ 80° percentile =4 punti

b) curriculum - max 5 punti:

per la laurea conseguita entro il sesto anno dall’iscrizione: 5 punti

per la laurea conseguita entro il settimo anno dall’iscrizione: 4 punti
per la laurea conseguita entro l’ottavo anno dall’iscrizione: 2 punti




  1. Non possono essere presi in considerazione lavori dattiloscritti o in corso di stampa non ancora accettati da riviste scientifiche. Il giudizio relativo ai punti b2 e b3 deve essere motivato. Le frazioni di punto non previste nel presente regolamento non sono ammesse


  1. Sono ammessi alla scuola di specializzazione coloro che, in relazione al numero dei posti disponibili, si siano collocati in posizione utile nella graduatoria compilata sulla base del punteggio complessivo riportato. La scuola garantisce la comunicazione dei risultati entro i 15 giorni successivi alle prove stesse. In caso di parità di punteggio è ammesso il candidato con la media di voti riportati, nei corsi integrati, più elevata (fino alla seconda cifra decimale), in caso di ulteriore parità viene preso in esame il voto di laurea.
  1. Sono ammessi alla scuola di specializzazione coloro che, in relazione al numero dei posti disponibili, si siano collocati in posizione utile nella graduatoria macroregionale o nazionale compilata sulla base del punteggio complessivo riportato, secondo quanto definito annualmente con Decreto del Ministro. In caso di parità di punteggio è ammesso il candidato che ha conseguito la laurea nel minor numero di anni, in caso di ulteriore parità viene considerata la minore età anagrafica.
  1. Con il decreto ministeriale di assegnazione delle borse di studio è altresì indicata la data di inizio delle attività didattiche delle scuole di specializzazione.
  1. Con il decreto ministeriale di assegnazione delle borse di studio è altresì indicata la data di inizio delle attività didattiche delle scuole di specializzazione.
Articolo 6
Disposizioni transitorie e finali
Articolo 6
Disposizioni transitorie e finali
  1. Limitatamente all'anno accademico 2005/2006, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, possono partecipare al concorso i laureati in medicina e chirurgia che abbiano conseguito l'abilitazione all'esercizio professionale in data anteriore a quella indicata dal MIUR per l'effettivo inizio dei corsi.


  1. Il presente decreto sostituisce il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 25 febbraio 2003, n. 99
  1. Il presente decreto sostituisce il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 6 marzo 2006, n. 172


Nessun commento:

Posta un commento